REGIME AGEVOLATO FORFETTARIO
Requisito di accesso
Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova un’attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro sia coloro che hanno già avviato un’attività purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (allegato 2 della legge 145 del 2018)
Cause di esclusione dal regime
Non possono avvalersi del regime forfetario:
Il regime forfettario consente di applicare sul reddito un’unica imposta sostitutiva in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap).
L’aliquota è del 15%.
Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).
Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.
Maggiori vantaggi per chi inizia una nuova attività
Se si rispettano determinati requisiti si può applicare un’imposta sostitutiva molto più vantaggiosa: 5% per i primi 5 anni di attività. Per poterne beneficiare è necessario che:
Semplificazioni ai fini Iva
Coloro che applicano il regime forfetario:
Adempimenti ai fini Iva
I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di:
Altre semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all’attività svolta; non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva.
Regime forfettario 2019:
per effetto della Legge di Bilancio 2019, chi è nel regime forfettario 2019 e non ha superato nel corso del 2018, ricavi e compensi sopra i 65.000 euro.
Il calcolo delle imposte si effettua partendo dal reddito imponibile
al quale occorre applicare all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti, il coefficiente redditività regime forfettario in base al codice Ateco dell’attività esercitata:
Alimentari, bevande (10 – 11): soglia ricavi a 65.000 euro e coefficiente di redditivitità 40%;
Commercio (ingrosso e dettaglio) 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9: 65mila euro e redditività 40%;
Commercio ambulante (alimenti e bevande) 47.81: 65.000 euro e coefficiente redditività 40%;
Commercio ambulante altri prodotti 47.82 – 47.89: 65.000 euro e coefficiente redditività 54%;
Costruzioni, immobiliari (41 – 42 – 43) – (68): 65.000 euro e coefficiente redditività 86%;
Commercio (intermediari) (46.1): 65 mila, redditività 62%;
Servizi alloggio e ristorazione (55 – 56) : 65.000 euro e redditività 40%;
Attività professionali (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88): 65.000 euro e redditività 78%;
Altre attività (01 – 02 – 03) – (05 – 06 –07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27– 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) –(36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52– 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63)– (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84)– (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) –(97 – 98) – (99): ricavi fno a 65.000 euro e coefficiente
redditività 67%.
Da tale risultato vanno decurtati i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli versati per i collaboratori familiari.
2) A questo punto alla base imponibile così calcolata va applicata l’imposta sostitutiva al 5/15%;
L’imposta sostitutiva del regime forfettario dovrà pagata entro le scadenze dell’Irpef:
Acconti: entro il 30 giugno (I° acconto) ed entro il 30 novembre (II°acconto) dell’anno d’imposta;
Saldo: entro il 30 giugno dell’anno successivo.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 208/2015 il limite di denaro che può essere utilizzato in contanti per eseguire le transazioni è stato innalzato a 3.000,00 euro.
Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificata dalla Legge n. 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 208/2015 il limite di denaro che può essere utilizzato in contanti per eseguire le transazioni è stato innalzato a 3.000,00 euro.
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